Agente di commercio: il recesso dal contratto

Agente di commercio: il recesso dal contratto

Il contratto di agenzia

Nel rapporto di agenzia, l’agente assume l’incarico professionale di promuovere contratti in una determinata zona. Qualora gli venga affidato anche l’incarico di concludere direttamente l’affare in nome e nell’interesse dell’azienda, si parla di rappresentante di commercio.

Ad agenti e rappresentati di commercio si applica la medesima disciplina. Anche le aziende possono svolgere attività d’agenzia, e non è necessario che i soci siano agenti. In alcuni casi, tuttavia, la legge può richiedere per motivi amministrativi che l’agente sia iscritto nell’apposito ruolo presso la CCIAA.

Il rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo, ma assistito da particolari garanzie stabilite per legge. Si definisce parasubordinato perché presenta affinità (gestione del contenzioso) con il rapporto di lavoro subordinato, ma se ne distingue in quanto ha per oggetto lo svolgimento di un’attività economica con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, legato da un semplice rapporto di collaborazione con il proponente.

La prestazione dell’agente consiste in azioni varie e non predeterminate, dirette alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del proponente.

Il rapporto di agenzia deve essere costituito in forma scritta, ai soli fini della prova, in cui devono essere indicati l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione o dipendenza, in quanto l’agente è libero di organizzare la sua attività in piena autonomia e nei modi che ritiene più opportuni; natura strettamente personale dell’incarico e la durata del rapporto, di norma a tempo indeterminato, anche se può essere introdotto un termine: in tal caso, al di fuori delle ipotesi di rinnovo o di proroga, se continua dopo la scadenza del termine prefissato si trasforma a tempo indeterminato.

Tra le altre parti fondamentali del contratto, troviamo: l’oggetto dell’attività (prodotti); l’ambito territoriale in cui l’agente opera, individuata anche con riferimento ad una specifica entità di mercato o predeterminata fascia di clientela; la misura dei compensi.

Il diritto di esclusiva costituisce elemento naturale del contratto, in virtù del quale l’agente si impegna a non assumere altri incarichi di vendita per prodotti similari o concorrente a quelli del proponente e/o quest’ultimo si impegna a non avvalersi contemporaneamente dell’opera di altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

L’agente monomandatario è colui che si obbliga a svolgere la propria attività a favore di un solo proponente, e tra le parti intercorre un rapporto esclusivo o di esclusiva assoluta.

L’agente generalmente non ha facoltà di riscuotere i crediti del proponente, salvo che le parti non si siano accordate in tal senso. Il contratto può prevedere fin dall’inizio, mediante clausola, il conferimento all’agente dell’incarico di riscossione: in tal senso si deve presumere che il compenso per tale attività sia già stato compreso nel compenso pattuito, che si intende determinato con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente. Nel caso costituisca una prestazione accessoria, va invece compensata.

Fonte: https://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/7612/agente-di-commercio-il-recesso-dal-contratto.html